1. L'articolo 317 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 317. - (Concussione). - Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualita' o dei suoi poteri, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilita', e' punito con la reclusione da quattro a dodici anni".

Testo vigente dal 27 aprile 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-04-26;86~art4 · fonte su Normattiva