[1]Dopo l'articolo 316-bis del codice penale e' inserito il seguente:

[2]"Art. 316-ter. - (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato). - Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per se' o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunita' europee e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[3]Quando la somma indebitamente percepita e' pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non puo' comunque superare il triplo del beneficio conseguito".

Testo vigente dal 25 ottobre 2000

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 95/2004

    Questione infondata
    12 marzo 2004

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 316-ter del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 10 della Costituzione, dalla Corte di appello di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2004. F.to: Gustavo ZAGREBELSKY, Presidente…

    Art. 316-ter c.p. · Art. 3 cost. · Art. 10 cost. · Art. 640-bis c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2000-09-29;300~art4 · fonte su Normattiva