L'articolo 33 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "In particolare le intavolazioni possono eseguirsi in forza:
- a)di provvedimenti di aggiudicazione degli immobili divisi mediante incanto, di provvedimenti di attribuzione delle quote tra condividenti e di verbali di estrazione a sorte delle quote;
- b)di certificati di eredita' o di legato rilasciati dalla competente autorita';
- c)di sentenze ed altri provvedimenti passati in giudicato che dispongano un'intavolazione o dichiarino l'esistenza di un diritto soggetto ad intavolazione;
- d)dei decreti di trasferimento pronunziati dal giudice dell'esecuzione e dei provvedimenti definitivi dell'autorita' amministrativa, che importino trasferimento totale o parziale della proprieta' di un immobile o di un diritto tavolare o la sua modificazione o estinzione;
- e)delle sentenze e dei provvedimenti previsti dall'articolo 1032 del codice civile, delle sentenze pronunziate a norma dell'articolo 2932 dello stesso codice, quando hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' di beni immobili o la costituzione o il trasferimento di un altro diritto reale. L'ipoteca legale dello Stato sopra i beni dei condannati per tutti gli effetti di cui agli articoli 2817, n. 4, del codice civile e 616 del codice di procedura penale puo' intavolarsi in forza della sentenza di condanna divenuta irrevocabile o del decreto di condanna divenuto esecutivo. L'ipoteca giudiziale, di cui agli articoli da 2818 a 2820 del codice civile, puo' intavolarsi in forza delle sentenze passate in giudicato e dei provvedimenti definitivi che la consentono".
Testo vigente dal 30 novembre 1974
