Il primo comma dell'articolo 63 del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto e' disposto nell'articolo 64-bis, chi intende impugnare anche in confronto di terzi un'intavolazione, la cui concessione gli sia stata notificata, deve domandare al giudice tavolare l'annotazione della litigiosita' dell'intavolazione entro il termine di reclamo contro il decreto che l'ha concessa. Deve pure promuovere, o contemporaneamente o al piu' tardi entro sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine di reclamo, l'azione di cancellazione contro tutti coloro che, per effetto dell'impugnata intavolazione, hanno acquistato un diritto tavolare oppure hanno conseguito sul medesimo ulteriori intavolazioni o prenotazioni".

Testo vigente dal 30 novembre 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-10-29;594~art42 · fonte su Normattiva