L'articolo 97-bis del nuovo testo della legge generale sui libri fondiari, allegato al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, e' sostituito dal seguente: "Nell'ordinare l'iscrizione di diritti su beni immobili in base a un atto di alienazione o di divisione, il giudice tavolare deve ordinare d'ufficio l'iscrizione dell'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817 del codice civile, a meno che gli sia presentato un titolo avente i requisiti prescritti dagli articoli 26, 27 e 31, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e' stata rinuncia all'ipoteca legale da parte dell'alienante o del condividente".
Testo vigente dal 30 novembre 1974
