Gli agenti ed i rappresentanti di commercio che abbiano subito una invalidita' permanente, in misura pari almeno al 65 per cento della loro capacita' di guadagno in qualita' di agenti o rappresentanti e che possano far valere almeno cinque anni di anzianita' contributiva di cui almeno uno nell'ultimo quinquennio, hanno diritto ad una pensione di invalidita' calcolata come nell'articolo precedente, ridotta in proporzione al grado di riduzione della capacita' lavorativa. Per la presentazione della domanda, la decorrenza e la revisione della pensione valgono le disposizioni di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo precedente. Il pensionato di invalidita' permanente parziale ha diritto ai supplementi di pensione secondo i criteri previsti dall'articolo 12.

Testo vigente dal 23 febbraio 1973

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-02-02;12~art14 · fonte su Normattiva