In caso di morte dell'agente o del rappresentante di commercio non pensionato nei cui confronti sussisteva il requisito di almeno 15 anni di anzianita' contributiva o, alternativamente, di almeno 5 anni di anzianita' contributiva di cui uno nel quinquennio precedente il decesso, spetta ai superstiti indicati nell'articolo 20 una pensione annua indiretta pari a tanti quarantesimi del 70 per cento della piu' elevata tra le medie annue delle "provvigioni liquidate" determinate ai sensi dell'articolo 10, primo comma, o, in mancanza, della media di cui all'articolo 10, secondo comma, per quanti sono gli anni di contribuzione e commisurata alle aliquote riportate dall'articolo 21. E' applicabile per la pensione indiretta ai superstiti quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 10 della presente legge per le pensioni di vecchiaia. Fermo restando il requisito dell'anzianita' contributiva minima di cui al primo comma, qualora nel quinquennio precedente la data della morte dell'agente o del rappresentante di commercio risultino versati almeno due anni di contribuzione anche non continuativi, spetta cumulativamente ai superstiti una pensione indiretta che non puo' essere inferiore ai 15 quarantesimi del 70 per cento della media di cui all'articolo 10, primo comma o, in mancanza, della media di cui all'articolo 10, secondo comma; e' salva in ogni caso l'applicazione del minimo di pensione di cui all'articolo 26.

Testo vigente dal 23 febbraio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;12~art18 · fonte del testo