Sui ricorsi concernenti l'applicazione della presente legge decide, con provvedimento definitivo, il consiglio di amministrazione dell'ENASARCO sentito un comitato istruttorio, presieduto dal presidente dell'ente medesimo o da un suo delegato, e composto da quattro membri del consiglio di amministrazione nominati dal consiglio stesso. I ricorsi devono essere indirizzati al consiglio di amministrazione dell'ente con plico raccomandato con ricevuta di ritorno, entro 30 giorni, a pena di decadenza, dalla comunicazione all'interessato del provvedimento impugnato e devono contenere:

  • a)le generalita' del ricorrente (cognome, nome, luogo e data di nascita ed indirizzo);
  • b)gli estremi del provvedimento impugnato;
  • c)i motivi del ricorso e l'eventuale documentazione;
  • d)la firma del ricorrente. La decisione del consiglio di amministrazione deve essere comunicata entro i 90 giorni successivi alla data del ricorso. Trascorso tale termine, senza che la decisione sia stata comunicata, l'interessato ha facolta' di adire l'autorita' giudiziaria.

Testo vigente dal 23 febbraio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-02-02;12~art32 · fonte su Normattiva