Art. 31 — Riliquidazioni delle pensioni in atto
Le pensioni in godimento ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1968, n. 758, alla data di entrata in vigore della presente legge sono riliquidate in base ai criteri stabiliti dagli articoli precedenti. Il pensionato conserva il precedente trattamento se piu' favorevole, salva comunque l'applicazione degli articoli 11, 12, 24, 25 e 26 della presente legge.
Testo vigente dal 23 febbraio 1973
