Il comitato amministratore per la gestione dei contributi delle prestazioni previdenziali degli artigiani e quello per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attivita' commerciali decidono, in via definitiva i ricorsi in materia di contributi dovuti alle rispettive gestioni. Il comitato amministratore per la gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni decide, in via definitiva, i ricorsi in materia di contributi dovuti alla gestione stessa, che esulano dalla competenza delle commissioni provinciali di cui all'articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9. Il termine per ricorrere ai comitati di cui ai commi 1 e 2 e di novanta giorni dalla data del provvedimento impugnato. Trascorsi inutilmente novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire l'autorita' giudiziaria. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni e le contribuzioni pendenti dinanzi ai comitati provinciali e agli organi centrali dell'Istituto alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dai corrispondenti nuovi organi secondo le procedure e le competenze previgenti. La proposizione dei gravami di cui al presente articolo non sospende il provvedimento emanato dall'Istituto.

Testo vigente dal 13 marzo 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-03-09;88~art47 · fonte su Normattiva