Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono sostituiti con i seguenti: "Con i decreti di cui al precedente comma, su designazione delle Amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre i rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vicepresidente della Commissione. A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro".
Testo vigente dal 6 giugno 1966
