Il secondo e terzo comma dell'articolo 4 della legge 5 luglio 1964, n. 607, sono sostituiti con i seguenti: "Con i decreti di cui al precedente comma, su designazione delle Amministrazioni interessate, saranno nominati, oltre i rappresentanti effettivi, anche i loro supplenti e saranno indicati il presidente ed il vicepresidente della Commissione. A segretario e segretario supplente della Commissione saranno nominati funzionari di grado non inferiore a consigliere di seconda classe, in servizio presso l'Amministrazione centrale del Tesoro".

Testo vigente dal 6 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-06;333~art1 · fonte su Normattiva