Nella convenzione con la Banca nazionale del lavoro - prevista dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 14 aprile 1962, n. 1263 - saranno stabilite le modalita' in base alle quali il detto Istituto dovra' curare la ricerca, il coordinamento ed il controllo di tutta la documentazione bancaria e finanziaria, italiana e tedesca, inerente ai crediti di cui all'articolo 3 della legge 5 luglio 1964, n. 607.

Testo vigente dal 6 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-06;333~art3 · fonte su Normattiva