L'Opera nazionale per i ciechi civili, istituita con legge 9 agosto 1954, n. 632, provvede:

  • a)alla concessione della pensione non riversibile ai ciechi civili, di cui al successivo articolo 7;
  • b)a coordinare e potenziare le attivita' aventi per fine il reperimento, l'orientamento, la qualificazione e e la riqualificazione professionale dei ciechi;
  • c)a promuovere iniziative aventi per scopo il collocamento al lavoro dei non vedenti, a tal fine essa studia - in collaborazione con la Unione italiana ciechi e con le altre istituzioni interessate - le effettive possibilita' di inserimento dei ciechi nella vita produttiva del paese;
  • d)a curare, su basi mutualistiche e con il concorso finanziario dello Stato, mediante convenzione con un ente assistenziale, le cui modalita' saranno fissate dal regolamento, l'assistenza sanitaria dei ciechi non aventi titolo a prestazioni sanitarie da parte di altri enti;
  • e)a promuovere la costruzione di case di riposo e di lavoro per i ciechi e l'accoglimento in esse dei non vedenti che ne abbisognano. L'Opera nazionale per i ciechi civili ha personalita' giuridica di diritto pubblico e gestione autonoma. Essa e' sottoposta al controllo dei Ministeri dell'interno e del tesoro i quali lo esercitano nei limiti e con le modalita' previsti dal regolamento di cui all'articolo 13. Agli effetti fiscali l'Opera e' equiparata alle Amministrazioni dello Stato.

Testo vigente dal 7 marzo 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-02-10;66~art1 · fonte su Normattiva