Si considerano tempestivamente presentate le domande per ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, che siano pervenute al Ministero del tesoro, ovvero alle Rappresentanze diplomatiche italiane, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 6 giugno 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-05-06;333~art5 · fonte su Normattiva