Si considerano tempestivamente presentate le domande per ottenere l'indennizzo di cui all'articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607, che siano pervenute al Ministero del tesoro, ovvero alle Rappresentanze diplomatiche italiane, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Testo vigente dal 6 giugno 1966
