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Nel caso che l'aliquota dei posti d'impiego civile, riservata agli appartenenti al Corpo degli agenti di custodia, con grado non inferiore a sottocapoguardia, non dovesse essere completamente assorbita, la restante parte dovra' incrementare il numero dei posti a disposizione dell'Amministrazione, da coprirsi con pubblico concorso, fermo restando il terzo dei posti riservato ai sottufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Testo in vigore dal 25 marzo 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;195~art3 · fonte del testo