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[1]Nel computo degli anni di servizio di cui all'art. 1 della presente legge si tiene conto del servizio prestato in altri Corpi armati, i cui sottufficiali siano ammessi, a norma delle vigenti disposizioni, a godere di uguale beneficio del passaggio al gruppo C in ruoli statali.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 9 febbraio 1942-XX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 25 marzo 1942 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-02-09;195~art6 · fonte del testo