Le nomine di cui ai precedenti articoli avranno decorrenza dalla data sotto la quale gli interessati avrebbero potuto conseguire la nomina ad ufficiale di complemento, se avessero ultimato i corsi o esperimenti prescritti, o, per gli aspiranti di complemento di Marina, se avessero compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado. Per gli allievi e gli aspiranti di cui all'art. 1 deceduti prima della data anzidetta, la data di decorrenza della nomina sara' stabilita in corrispondenza al giorno precedente a quello del decesso. Il conferimento della nomina al personale di cui all'art. 2 e' subordinato al possesso dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge per la nomina ad ufficiale di complemento, eccezione fatta dei requisiti dell'eta' e della idoneita' fisica e di quello di aver superato prove od esperimenti.

Testo vigente dal 9 novembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-10-10;870~art3 · fonte del testo