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I consigli provinciali di amministrazione per il personale dei segretari comunali iscritti nei ruoli provinciali hanno sede presso le prefetture e sono costituiti come segue: del prefetto, presidente; del vice prefetto vicario; del funzionario di prefettura addetto al servizio; di due sindaci e di due segretari di comuni della provincia, nominati al principio di ogni anno con decreto del prefetto su designazione dell'ANCI e delle associazioni di categoria dei segretari comunali e provinciali. Con lo stesso decreto vengono nominati due sindaci e due segretari comunali quali supplenti designati dall'ANCI e dalle associazioni di categoria nonche' un funzionario della carriera direttiva dell'Amministrazione civile dell'interno quale segretario. I membri di diritto dei consigli di amministrazione, in caso di assenza o d'impedimento, possono essere sostituiti dai funzionari cui spetta di farne le veci. Per la validita' delle adunanze dei consigli di amministrazione e' necessaria la presenza di almeno quattro membri, compreso il presidente; in caso di parita' di voti prevale quello del presidente. Il quinto, il sesto, il settimo e l'ottavo comma dell'articolo 5 della legge 9 agosto 1954, n. 748, ed il secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono abrogati.
Testo in vigore dal 6 dicembre 1975 al 6 maggio 1998
