Il numero dei consiglieri facenti parte del Consiglio superiore della Banca d'Italia e' elevato di uno, da nominarsi dall'Assemblea generale dei partecipanti presso la sede della Banca in Cagliari. Al rinnovo dei consiglieri si provvede in ragione di quattro per il primo ed il secondo anno e di cinque per il terzo anno.

Testo vigente dal 29 dicembre 1962

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1962-12-12;1715~artunico · fonte del testo