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Dopo il primo comma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e' aggiunto il seguente: "A tale punteggio si aggiungono tanti punti quanti sono gli anni di servizio prestati nella scuola in cattedra corrispondente. Il servizio prestato in diverso posto d'insegnamento e' valutato per meta'; in caso di parita' di punteggio la precedenza e' determinata dalla eta'".

Testo in vigore dal 6 febbraio 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1963-01-19;23~art1 · fonte del testo