All'articolo 1, secondo comma, della legge 5 marzo, 1965, n. 155, e' aggiunto il periodo seguente: "In via subordinata, nel solo caso di completezza del ruolo organico e fino a quando non si verifichino vacanze nelle qualifiche iniziali della carriera esecutiva menzionata o di carriera equipollente, detti centralinisti debbono essere assunti in qualita' di avventizi o nella corrispondente categoria del personale non di ruolo".

Testo vigente dal 2 maggio 1967

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urn:nir:stato:legge:1967-04-11;231~artunico · fonte del testo