((Le pubbliche Amministrazioni, gli enti pubblici e le aziende di Stato, anche in deroga all'articolo 6 del decreto-legge 5 febbraio 1948, n. 61 e all'articolo 12 del decreto-legge 7 aprile 1948, n. 262, nonche' alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede, stabilimento alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico, un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico. Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'eta' di 50 anni, e, sempreche' siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghi, debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista.)) Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico conseguita ai sensi dell'art. 2 costituisce, anche in mancanza del prescritto titolo di studio, requisito valido per l'inquadramento di cui al comma precedente. L'obbligo dell'assunzione di centralinisti telefonici ciechi, in caso di nuove assunzioni di centralinisti, riguarda anche i privati datori di lavoro, i cui uffici, sedi o stabilimenti abbiano un centralino di smistamento a piu' di un posto di lavoro od un centralino ad un solo posto di lavoro con almeno cinque linee urbane. ((Ai fini dell'applicazione della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono esclusi dall'applicazione della presente legge: 1) le centrali e i centralini dell'Azienda telefonica di Stato e delle Societa' concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato; 2) i centralini affidati per l'esercizio all'Amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati ai servizi di polizia; 3) i centralini telefonici dei servizi della Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)). La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti, e' a carico dell'Unione italiana dei ciechi.

Testo vigente dal 7 aprile 1965

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Che cosa è cambiato dal 7 aprile 1965

Confronto con la versione in vigore dal 24 agosto 1960 al 7 aprile 1965. 86 parole tolte, 123 parole aggiunte.

Le pubbliche Amministrazioni, gli tolto: Enti aggiunto: enti pubblici e le tolto: Aziende statali aggiunto: aziende di Stato, anche in deroga tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 6 del decreto tolto: legislativoaggiunto: -legge 5 febbraio 1948, n. 61 e tolto: all'art. aggiunto: all'articolo 12 del decreto tolto: legislativoaggiunto: -legge 7 aprile 1948, n. 262, nonche' alle disposizioni ministeriali che fanno divieto di assunzione di personale, sono tenuti ad assumere per ogni ufficio, sede tolto: o stabilimento che sia dotatoaggiunto: , stabilimento alla sola condizione che questi siano dotati di centralino telefonico tolto: di smistamento a piu' di un posto di lavoro o che, avendo un centralino a un solo posto di lavoro, abbia piu' di cento dipendenti, unaggiunto: , un privo della vista abilitato alle funzioni di centralinista telefonico. tolto: Detti centralinisti possono essere assunti dalle pubbliche Amministrazioni, Enti pubblici e Aziende statali fino all'eta' di 45 anni e sono inquadrati nei posti iniziali del personale della carriera esecutiva o nella terza categoria del personale avventizio aggiunto: Gli aventi diritto al collocamento obbligatorio sono assunti sino all'eta' di 50 anni, e, sempreche' siano in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni per l'assunzione ai pubblici impieghiaggiunto: , debbono essere inquadrati direttamente nei posti iniziali del personale impiegatizio della carriera esecutiva o di carriera equipollente, indipendentemente dall'esistenza in organico del posto di centralinista telefonico o telefonista. Il possesso dell'abilitazione alle funzioni di centralinista telefonico conseguita ai sensi dell'art. 2 … ad un solo posto di lavoro con almeno cinque linee urbane. Ai fini dell'applicazione tolto: dei precedenti commi aggiunto: della presente legge, si intendono centralini telefonici quelli installati presso uffici, sedi tolto: o stabilimenti aggiunto: e stabilimenti, che abbiano funzioni di smistamento e di collegamento. Sono tolto: in ogni caso esclusi dall'applicazione della presente leggeaggiunto: : 1) le centrali e i centralini tolto: destinati a pubblico servizio aggiunto: dell'Azienda telefonica di Stato e delle Societa' concessionarie destinati alla esclusiva ed indiscriminata fornitura al pubblico di un servizio telefonico immediato, continuativo e incondizionato; 2) i centralini affidati per l'esercizio all'Amministrazione della pubblica sicurezza o comunque destinati ai servizi di polizia; 3) i centralini telefonici dei servizi della Protezione civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. La fornitura degli speciali dispositivi, eventualmente occorrenti per le trasformazioni tecniche necessarie per consentire ai privi della vista il lavoro di centralinisti, e' a carico dell'Unione italiana dei ciechi.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1957-07-14;594~art1 · fonte del testo