Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1961
Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008. 78 parole tolte.
tolto: L'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, numero 544, anche per quanto riguarda la edilizia universitaria e affine, deve interpretarsi nel senso che spetti al Ministero dei lavori pubblici provvedere sia ai lavori di costruzione, ampliamento, trasformazione, sistemazione, sia a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprieta' dello Stato a servizio delle Universita' e degli Istituti superiori di istruzione, anche nel caso che alla relativa spesa si provveda con le normali autorizzazioni di bilancio.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1961-11-29;1301~artunico · fonte del testo