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L'articolo 1 del regio decreto 18 maggio 1931, numero 544, anche per quanto riguarda la edilizia universitaria e affine, deve interpretarsi nel senso che spetti al Ministero dei lavori pubblici provvedere sia ai lavori di costruzione, ampliamento, trasformazione, sistemazione, sia a quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili di proprieta' dello Stato a servizio delle Universita' e degli Istituti superiori di istruzione, anche nel caso che alla relativa spesa si provveda con le normali autorizzazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 19 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008
