Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1965
Confronto con la versione in vigore dal 17 agosto 1965 al 22 dicembre 2008. 38 parole tolte.
tolto: Per gli acquisti di immobili destinati alla realizzazione dei programmi costruttivi, effettuati o da effettuarsi da parte degli Istituti autonomi per le case popolari, non si applica la disposizione di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1965-07-26;970~artunico · fonte del testo