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Per gli acquisti di immobili destinati alla realizzazione dei programmi costruttivi, effettuati o da effettuarsi da parte degli Istituti autonomi per le case popolari, non si applica la disposizione di cui alla legge 5 giugno 1850, n. 1037.
Testo in vigore dal 17 agosto 1965 al 22 dicembre 2008
