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Al secondo capoverso dell'articolo 67 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono aggiunte le seguenti parole: "La Commissione unica procede alla iscrizione nell'elenco dei professionisti di quei praticanti che abbiano compiuto diciotto mesi di tirocinio tra l'entrata in vigore della presente legge e l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 73".

Testo in vigore dal 2 novembre 1964 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-10-20;1039~art1 · fonte del testo