Art. 3 — Tensioni consentite in reti esistenti o in costruzione
Provvedimento abrogato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27.
Abrogato dal 25 marzo 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27.
Abrogato dal 25 marzo 2012
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2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1949 al 25 marzo 2012. 111 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Sono consentite le tensioni di 160-275 volt (rispettivamente tensione di fase e tensione concatenata nei circuiti trifasi):
tolto: a) nelle reti di distribuzione esistenti ed esercite a queste tensioni;
tolto: b) in quelle di nuova costruzione progettate per essere esercite alle stesse tensioni, purche' eseguite entro un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge;
tolto: c) negli ampliamenti delle une e delle altre, purche' non destinate a svilupparsi in zone servite a tensione normale. E' consentita anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai loro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali, e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-03-08;105~art3 · fonte del testo