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Sono consentite le tensioni di 160-275 volt (rispettivamente tensione di fase e tensione concatenata nei circuiti trifasi):

  • a)nelle reti di distribuzione esistenti ed esercite a queste tensioni;
  • b)in quelle di nuova costruzione progettate per essere esercite alle stesse tensioni, purche' eseguite entro un anno a partire dall'entrata in vigore della presente legge;
  • c)negli ampliamenti delle une e delle altre, purche' non destinate a svilupparsi in zone servite a tensione normale. E' consentita anche la tensione di 500 volt concatenata, limitatamente alle reti di distribuzione esistenti e ai loro ampliamenti, quando esse siano destinate al servizio di stabilimenti industriali, e casi similari, alimentate da proprie cabine di trasformazione.

Testo in vigore dal 8 aprile 1949 al 25 marzo 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;105~art3 · fonte del testo