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Tutte le tensioni diverse da quelle normali fissate dall'art. 1 o da quelle consentite dall'art. 3 dovranno essere trasformate alle tensioni normali, entro i termini e con le modalita' che verranno stabiliti, con successive disposizioni, dal Ministro per i lavori pubblici, sentito il Ministro per l'industria e commercio, e comunque non oltre dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 8 aprile 1949 al 30 gennaio 1960

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