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Trascorsi dieci anni dalla entrata in vigore della presente legge il Ministro per i lavori pubblici di concerto col Ministro per l'industria e commercio ha facolta' di disporre la graduale trasformazione delle tensioni consentite dall'art. 3 in quelle normali, determinandone le modalita' generali ed i termini. La trasformazione potra' essere disposta anche prima dello scadere dei dieci anni in casi particolari, in cui essa venga richiesta dai proprietari degli impianti di produzione e di distribuzione o dagli utenti.

Testo in vigore dal 8 aprile 1949 al 25 marzo 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;105~art5 · fonte del testo