Art. 6 — Tensione delle macchine, degli apparecchi e delle apparecchiature da installare nelle reti di distribuzione
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Salvo la deroga di cui al comma seguente, a partire da un anno dall'entrata in vigore della presente legge, in tutte le reti di distribuzione esercite alle tensioni di cui alla presente legge, potranno installarsi soltanto macchine, apparecchi (lampade escluse) e apparecchiature, idonei per l'alimentazione alle tensioni normali stabilite dall'art. 1. L'interessato adottera' opportune disposizioni per il funzionamento provvisorio alla tensione non normale in atto. Per i primi dieci anni di vigore della legge, nelle reti esercite alle tensioni consentite dall'art. 3, e' ammesso installare macchine, apparecchi e apparecchiature idonei all'alimentazione a tali tensioni.
Testo in vigore dal 8 aprile 1949 al 25 marzo 2012
