Art. 8 — Sanzioni
Provvedimento abrogato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27.
Abrogato dal 25 marzo 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla l. 24 marzo 2012, n. 27.
Abrogato dal 25 marzo 2012
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1949
Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1949 al 25 marzo 2012. 32 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Chiunque viola le disposizioni della presente legge e' punito con la pena preveduta nell'art. 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti elettrici e successive modificazioni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 24 MARZO 2012, N. 27
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1949-03-08;105~art8 · fonte del testo