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Chiunque viola le disposizioni della presente legge e' punito con la pena preveduta nell'art. 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti elettrici e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 8 aprile 1949 al 25 marzo 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1949-03-08;105~art8 · fonte del testo