Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente alternata, in derivazione, a tensione compresa tra 100 e 1000 volt
Art. 8 — Sanzioni
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1949 al 25 marzo 2012. Leggi il testo vigente →
Chiunque viola le disposizioni della presente legge e' punito con la pena preveduta nell'art. 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, sulle acque e gli impianti elettrici e successive modificazioni.
Testo in vigore dal 8 aprile 1949 al 25 marzo 2012
