Normativa organica per i profughi

Art. 11 — Interventi assistenziali integrativi

Le regioni disciplinano, con apposite norme, gli interventi assistenziali integrativi onde evitare soluzioni di continuita' tra gli interventi statali e quelli regionali, specie nelle situazioni di particolare bisogno, e promuovono opportuni collegamenti tra i vari organi competenti. Le regioni possono disciplinare, altresi', gli interventi integrativi per il reinserimento dei profughi nella vita economica e sociale del Paese.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art11 · fonte su Normattiva