Normativa organica per i profughi

Art. 28 — Esenzioni doganali

Le esenzioni previste all'importazione, dalle norme di legislazione doganale, nei confronti dei connazionali che rimpatriano, si applicano in favore dei profughi di cui all'articolo 1, n. 4), anche all'importazione delle attrezzature, dei macchinari, dei veicoli e dei materiali di loro pertinenza e destinati nei territori esteri all'esercizio delle loro attivita' economiche e professionali sulla base di certificazioni dell'autorita' consolare. Il beneficio dell'esenzione e' concesso a condizione che il rimpatrio abbia luogo entro il termine di efficacia dell'apposito provvedimento formale di cui all'articolo 2, con il quale e' dichiarato lo stato di necessita'. Per le attrezzature, i macchinari, i veicoli ed i materiali ammessi al beneficio, si prescinde dai requisiti relativi alla durata del possesso e della permanenza all'estero degli interessati purche' gli stessi ne possano dimostrare la proprieta'.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art28 · fonte su Normattiva