Normativa organica per i profughi

Art. 27 — Finanziamenti

I profughi di cui all'articolo 1, che esercitavano nei Paesi di provenienza attivita' industriale, commerciale e artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attivita', a parita' di condizione hanno titolo di precedenza per ottenere finanziamenti a tasso agevolato disposti con provvedimenti legislativi a favore delle imprese industriali, commerciali ed artigianali, sempre che le relative istanze siano state presentate non oltre tre anni dalla data del rimpatrio.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art27 · fonte su Normattiva