Normativa organica per i profughi

Art. 1 — Titolari dei benefici

Gli interventi previsti dalle presenti norme si applicano ai cittadini italiani ed al loro familiari a carico, in possesso della qualifica di profugo, che appartengono alle seguenti categorie:

  • 1)profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia;
  • 2)profughi dai territori sui quali e' cessata la sovranita' dello Stato italiano;
  • 3)profughi dai territori esteri in seguito agli eventi bellici;
  • 4)profughi da territori esteri in seguito a situazioni di carattere generale che hanno determinato lo stato di necessita' al rimpatrio, equiparati a tutti gli effetti ai profughi di cui ai punti 1), 2) e 3);
  • 5)figli di profughi, nati nei territori di provenienza dopo la data indicata nel successivo articolo 2, o nati in Italia entro trecento giorni dalla partenza definitiva della madre dal Paese di provenienza purche' profugo sia il genitore esercente la patria potesta'.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art1 · fonte su Normattiva