Normativa organica per i profughi

Art. 3 — Categorie escluse

I cittadini italiani che, pur trovandosi nelle condizioni previste dal precedente articolo, abbiano prestato servizio all'estero in qualita' di dipendenti di ruolo dello Stato o di enti pubblici ed il cui rapporto di impiego non cessi per effetto del rimpatrio, possono ottenere la qualifica di profugo ai soli fini dei benefici di cui all'articolo 34 della presente legge.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art3 · fonte su Normattiva