Normativa organica per i profughi

Art. 4 — Riconoscimento della qualifica di profugo

Alle categorie di cittadini di cui all'articolo 1, la qualifica di profugo e' riconosciuta, a domanda da presentarsi nel termine di quattro anni dalla data di rimpatrio, dal prefetto della provincia di residenza del richiedente. Per le province di Trento e Bolzano provvedono i rispettivi commissari del Governo e per la Valle d'Aosta il presidente della Giunta regionale. I profughi rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge possono richiedere il riconoscimento della qualifica entro un anno dalla data suddetta. Rimangono fermi i termini fissati dai successivi articoli per il conseguimento delle singole provvidenze, salvo quanto dispone l'articolo 37. Nella domanda, in carta libera, devono essere indicati:

  • 1)le generalita' complete;
  • 2)la localita' di attuale residenza in Italia;
  • 3)il territorio di provenienza;
  • 4)le circostanze che hanno determinato il rimpatrio. La decisione sulle domande di riconoscimento della qualifica di profugo deve essere notificata all'interessato entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Scaduto tale termine o in caso di reiezione della domanda, l'interessato ha diritto di ricorrere al tribunale amministrativo regionale competente.

Testo vigente dal 28 dicembre 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-12-26;763~art4 · fonte su Normattiva