Art. 5
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Per la durata di un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini del conferimento dei posti di primo ufficiale meccanico elettricista (grado 9° del quadro D di cui alla tabella allegata), il periodo di permanenza nel grado 10°, stabilito in anni quindici dal precedente art. 2, e' diminuito ad anni otto. Per la stessa durata di un triennio, ai fini dell'avanzamento al predetto grado di primo ufficiale meccanico elettricista, si prescinde dal requisito del titolo di studio di cui alla lettera c) dell'art. 16, del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.
Testo in vigore dal 27 agosto 1954 al 22 dicembre 2008
