Norme

Art. 1

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Il Ministro per la difesa e' autorizzato a riconoscere ai sensi degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e per la durata di anni trenta la qualifica privata del sistema aeroportuale di Milano, articolato sui due nuovi aeroporti della Malpensa (Varese) di classe A 1 della Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.) e di Linate, gia' Forlanini (Milano), di classe B 1 dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile (O.A.C.I.), in corso di realizzazione a spese della Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - con sede in Milano. Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - su parte delle aree pertinenti ai cessandi aeroporti statali della Malpensa e del Forlanini a Linate diverranno di proprieta' dello Stato. I Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge nonche' alla disciplina, mediante apposita convenzione dei rapporti fra lo Stato e la Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - alla quale, per il periodo in cui e' abilitata all'esercizio degli aeroporti, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24.

Testo in vigore dal 5 maggio 1962 al 21 maggio 1968

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urn:nir:stato:legge:1962-04-18;194~art1 · fonte su Normattiva