Art. 1
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Il Ministro per la difesa e' autorizzato a riconoscere ai sensi degli articoli da 704 a 713 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e per la durata di anni trenta la qualifica privata del sistema aeroportuale di Milano, articolato sui due nuovi aeroporti della Malpensa (Varese) di classe A 1 della Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (O.A.C.I.) e di Linate, gia' Forlanini (Milano), di classe B 1 dell'Organizzazione internazionale della aviazione civile (O.A.C.I.), in corso di realizzazione a spese della Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - con sede in Milano. Allo scadere dei trenta anni le infrastrutture costruite dalla Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - su parte delle aree pertinenti ai cessandi aeroporti statali della Malpensa e del Forlanini a Linate diverranno di proprieta' dello Stato. I Ministri per la difesa, per le finanze e per il tesoro provvederanno all'adozione degli atti di rispettiva competenza necessari per l'esecuzione della presente legge nonche' alla disciplina, mediante apposita convenzione dei rapporti fra lo Stato e la Societa' per azioni Esercizi aeroportuali - S.E.A. - alla quale, per il periodo in cui e' abilitata all'esercizio degli aeroporti, competono tutti i diritti derivanti dall'esercizio aeroportuale, compresi quelli di cui alla legge 9 gennaio 1956, n. 24. 1 2
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 2 aprile 1968, n. 515
1La L. 2 aprile 1968, n. 515 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "In relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione delle opere di cui al precedente articolo, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, stabilito dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194 e dalla relativa convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'amministrazione dello Stato e la societa' per azioni Esercizi aeroportuali in ordine al sistema aeroportuale di Milano del 7 maggio 1962, decorrera' dal termine dei cinque anni previsto dall'articolo precedente".
L. 8 maggio 1971, n. 420
2La L. 8 maggio 1971, n. 420 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "In relazione ai nuovi oneri derivanti alla SEA dalla esecuzione delle opere di cui all'articolo 1, la durata del regime giuridico del sistema aeroportuale di Milano, articolato nei due aeroporti della Malpensa e di Linate, stabilito dall'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 194, e dalla relativa convenzione per la disciplina dei rapporti tra l'Amministrazione dello Stato e la Societa' per azioni esercizi aeroportuali (SEA) in ordine al sistema aeroportuale di Milano del 7 maggio 1962, viene aumentata di anni trenta e cio' a modifica di quanto previsto dall'articolo 2 della legge 2 aprile 1968, n. 515".
Testo in vigore dal 20 luglio 1971 al 12 settembre 1985
