Art. 2
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Gli ufficiali in servizio permanente del servizio e dei Corpi sanitari di cui all'articolo precedente che alla data di entrata in vigore della presente legge rivestono il grado di tenente conseguono in pari data, previo giudizio di avanzamento, il grado di capitano se abbiano un'anzianita' di nomina in servizio permanente di almeno sei mesi e sempre che abbiano superato i corsi o gli esami prescritti dalle norme vigenti anteriormente alla presente legge; altrimenti sono promossi al compimento dell'anzianita' e al superamento dei corsi e degli esami predetti.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1966 al 9 ottobre 2010
