Art. 5
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All'onere di lire 43.560.000 derivante dalla attuazione della presente legge sara' fatto fronte nell'anno finanziario 1966 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2061 (lire 25.000.000), n. 2592 (lire 8.500.000) e n. 3043 (lire 3.700.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa e del capitolo n. 1454 (lire 6.360.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 27 dicembre 1966 al 9 ottobre 2010
