Norme

Art. 1

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L'autorizzazione ad aprire ed esercitare una farmacia e' rilasciata con provvedimento definitivo del medico provinciale e con l'osservanza delle norme contenute nella presente legge. Il numero delle autorizzazioni e' stabilito in modo che non vi sia piu' di una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 25.000 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni. Non si terra' conto del resto, se non superiore al 50 per cento nei comuni con popolazione inferiore ai 25.000 abitanti. Ogni nuovo esercizio di farmacia deve essere situato ad una distanza dagli altri non inferiore a 200 metri e comunque in modo da soddisfare le esigenze degli abitanti della zona. La distanza e' misurata per la via pedonale piu' breve tra soglia e soglia delle farmacie.

Testo in vigore dal 27 aprile 1968 al 17 novembre 1991

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Corte costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art1 · fonte su Normattiva