Norme

Art. 23

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 26, il Ministero della sanita' istituira', anche ai fini dell'assolvimento dei suoi compiti di controllo e di vigilanza sul funzionamento del servizio farmaceutico, l'albo nazionale dei titolari di farmacia. Le modalita' della istituzione e della tenuta dell'albo saranno stabilite dal regolamento stesso.

Testo vigente dal 27 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art23 · fonte su Normattiva