Norme

Art. 24

La norma di cui al primo comma dell'articolo 13 per la prima applicazione della legge si applica a partire dal terzo anno dalla sua pubblicazione; entro tale periodo le farmacie possono essere trasferite ad un farmacista iscritto all'albo secondo le modalita' previste dal precedente articolo 12.

Testo vigente dal 27 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art24 · fonte su Normattiva