Norme

Art. 4

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La commissione giudicatrice del concorso per titoli ed esami di cui al precedente articolo 3 e' nominata dal medico provinciale ed e' composta da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita' con la qualifica non inferiore a direttore di divisione, che la presiede; da un funzionario della carriera direttiva dei medici o dei farmacisti o dei chimici del Ministero della sanita' con qualifica non inferiore, rispettivamente, a medico provinciale superiore, farmacista superiore o chimico superiore, escluso il medico provinciale che ha bandito il concorso; da due farmacisti esercenti in farmacia di cui uno non titolare, designati dall'ordine provinciale dei farmacisti e da un professore di ruolo, non di ruolo o incaricato di cattedra universitaria della facolta' di farmacia. Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'.

Testo in vigore dal 27 aprile 1968 al 17 novembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art4 · fonte su Normattiva