Norme

Art. 6

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1968 al 17 novembre 1991. Leggi il testo vigente →

Le prove di esame consistono in una prova pratica riguardante, la tecnica farmaceutica, limitatamente all'esercizio pratico della professione e in una prova orale riguardante, oltre la tecnica farmaceutica, anche la farmacologia e la legislazione farmaceutica, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' sentiti il Consiglio superiore di sanita' e la federazione degli ordini dei farmacisti. Ogni commissario dispone di 10 punti per la prova pratica e di altrettanti per la prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica abbiano riportato almeno sei decimi. Saranno giudicati idonei i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna delle due prove di esami.

Testo in vigore dal 27 aprile 1968 al 17 novembre 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1968-04-02;475~art6 · fonte su Normattiva