Art. 6
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Le prove di esame consistono in una prova pratica riguardante, la tecnica farmaceutica, limitatamente all'esercizio pratico della professione e in una prova orale riguardante, oltre la tecnica farmaceutica, anche la farmacologia e la legislazione farmaceutica, secondo i programmi che saranno stabiliti con decreto del Ministro per la sanita' sentiti il Consiglio superiore di sanita' e la federazione degli ordini dei farmacisti. Ogni commissario dispone di 10 punti per la prova pratica e di altrettanti per la prova orale. Sono ammessi alla prova orale i candidati che nella prova pratica abbiano riportato almeno sei decimi. Saranno giudicati idonei i candidati che abbiano riportato almeno sei decimi in ciascuna delle due prove di esami.
Testo in vigore dal 27 aprile 1968 al 17 novembre 1991
